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Art. 20 Codice di Procedura Civile

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244 provvedimenti

Competenza territoriale: l’onere della prova in giudizio
Una società di formazione ha impugnato una sentenza di condanna al pagamento di fatture, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado e la mancanza di prova del credito. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, chiarendo che chi solleva l'eccezione di incompetenza territoriale ha l'onere di contestare tutti i fori alternativi previsti dalla legge. Inoltre, ha ribadito che le fatture, se corroborate da altre prove documentali come le comunicazioni tra le parti, costituiscono piena prova del credito.
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Onere della prova: fatture non bastano in giudizio
Il Tribunale di Torino ha accolto l'opposizione a un decreto ingiuntivo di oltre 286.000 euro, revocandolo. La decisione si fonda sul principio dell'onere della prova: la società creditrice, pur avendo emesso fatture per servizi di spedizione, non è riuscita a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni. La sentenza ribadisce che le fatture, da sole, non costituiscono prova sufficiente del credito nel giudizio di opposizione, e che i documenti auto-prodotti dal creditore mancano di valore probatorio.
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Opposizione a decreto ingiuntivo: guida al caso
Una società si oppone a un decreto ingiuntivo per fatture insolute, contestando la competenza territoriale e la validità delle prove. Durante la causa, la società salda il debito. Il Tribunale di Milano respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo, confermando la legittimità del credito e condannando l'opponente al pagamento delle spese legali. La sentenza chiarisce che il pagamento, sebbene porti alla revoca del decreto, costituisce un'acquisizione definitiva della somma da parte del creditore quando l'opposizione è infondata.
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Competenza Sezione Impresa: quando decide il giudice
Un investitore ha citato in giudizio una banca, sostenendo la nullità di un'operazione di acquisto di azioni e obbligazioni in quanto collegata a un finanziamento concesso dalla stessa banca (c.d. 'operazione baciata'). La banca convenuta ha eccepito l'incompetenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa. Il Tribunale di Venezia ha accolto l'eccezione, dichiarando la propria incompetenza. La motivazione risiede nel fatto che l'oggetto reale della controversia non è il rapporto societario, ma la validità del contratto di finanziamento. Pertanto, la causa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella della sezione specializzata.
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