Il Tribunale di Torino ha accolto l'opposizione a un decreto ingiuntivo di oltre 286.000 euro, revocandolo. La decisione si fonda sul principio dell'onere della prova: la società creditrice, pur avendo emesso fatture per servizi di spedizione, non è riuscita a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni. La sentenza ribadisce che le fatture, da sole, non costituiscono prova sufficiente del credito nel giudizio di opposizione, e che i documenti auto-prodotti dal creditore mancano di valore probatorio.
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