La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16121/2024, ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per bancarotta impropria. L'uomo, agendo come amministratore di fatto, aveva causato il dissesto di una società utilizzandola per fornire manodopera ad altre imprese a lui riconducibili, omettendo sistematicamente il versamento dei contributi. La Corte ha confermato che la prova del ruolo di amministratore di fatto si basa su elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto nella gestione aziendale, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata.
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