La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati condannati per truffa aggravata, relativa a una finta compravendita di un diamante pagato con denaro falso. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla configurabilità del reato, confermando che la superficialità della vittima non esclude gli artifici e raggiri. Ha inoltre validato la decisione dei giudici di merito sul trattamento sanzionatorio, ritenendola ben motivata alla luce dei precedenti penali degli imputati. Infine, è stata dichiarata inammissibile per tardività la richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, poiché presentata oltre i termini previsti dalla legge.
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