Un imputato, condannato per appropriazione indebita, ottiene la sospensione condizionale della pena in primo grado. La Corte d'Appello, pur confermando la condanna, revoca il beneficio di sua iniziativa. La Corte di Cassazione annulla questa revoca, stabilendo che il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius) revocando una sospensione condizionale ritenuta erronea, se l'unico a impugnare la sentenza è l'imputato stesso. La revoca sospensione condizionale, in questo caso, richiede un'impugnazione del pubblico ministero.
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