Un ente si è opposto a un decreto ingiuntivo per bollette idriche, sostenendo che il debito derivasse da un contratto di fornitura separato e non dal contratto di locazione ormai risolto. La Corte d'Appello ha respinto l'appello, confermando che per una corretta opposizione a decreto ingiuntivo, la procedura legale da seguire (in questo caso, il rito locatizio) è determinata dalla domanda originaria del creditore, che si basava proprio sul contratto di locazione. L'errore procedurale e il ritardo nell'iscrizione a ruolo hanno reso l'opposizione inammissibile.
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