Un uomo, condannato per lesioni e stalking ai danni dei vicini, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il conflitto fosse reciproco. La sua difesa si basava sull'idea che, essendo le molestie reciproche, non si potesse configurare il reato di stalking. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la reciprocità delle condotte nello stalking non esclude automaticamente il reato. In questi casi, il giudice deve semplicemente svolgere un'analisi più attenta per verificare se, nonostante il conflitto reciproco, una delle parti abbia subito un reale e grave stato d'ansia o di paura. La condanna è stata quindi confermata.
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