Una persona è stata condannata per reati legati allo spaccio di droga. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza d'appello. In particolare, ha lamentato l'omessa valutazione di prove, un difetto di correlazione tra l'accusa e la sentenza (per una modifica della data del reato), l'ingiustificata applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le contestazioni fossero in realtà censure di merito, non vizi di legittimità. La Corte ha confermato la corretta valutazione della recidiva e il giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche, basato su elementi negativi. La persona è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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