La Corte di Cassazione interviene sul tema delle operazioni soggettivamente inesistenti, specificando la ripartizione dell'onere della prova. Un'azienda del settore informatico aveva ottenuto l'annullamento di un avviso di accertamento per l'anno 2015. L'Agenzia Fiscale ha impugnato la decisione, sostenendo che la società contribuente fosse consapevole di partecipare a una frode IVA, data l'assenza di struttura aziendale dei suoi fornitori. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza d'appello. Ha ribadito che l'Amministrazione Finanziaria può dimostrare la consapevolezza della frode anche tramite presunzioni (indizi gravi, precisi e concordanti). Una volta fornita tale prova indiziaria, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di aver usato la massima diligenza per verificare la legittimità dei fornitori.
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