Un conduttore di un immobile commerciale adibito a ristorazione, a seguito di un incendio, ha citato in giudizio la propria compagnia assicurativa per ottenere l'indennizzo previsto da una polizza per "rischio locativo". Le sue richieste sono state respinte sia in primo grado che in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il successivo ricorso inammissibile, evidenziando gravi carenze procedurali. In particolare, il ricorrente non ha riportato nel suo atto le clausole essenziali del contratto di assicurazione, violando il principio di autosufficienza, e non ha contestato tutte le autonome ragioni giuridiche su cui si fondava la decisione d'appello.
Continua »