Due proprietari citavano in giudizio il loro Condominio per ottenere il risarcimento dei danni a seguito della rottura di una condotta fognaria, chiedendo sia le spese di ripristino sia un indennizzo per il mancato utilizzo di un'unità immobiliare resa inagibile. Mentre la richiesta per le spese di ripristino veniva accolta, quella per il danno da mancato utilizzo veniva respinta in primo e secondo grado per genericità. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sottolineando come l'onere della prova risarcimento danni gravi sull'attore, il quale deve specificare con precisione l'immobile, la sua consistenza e le prove del pregiudizio subito, non potendo rimediare a tali mancanze in fasi successive del processo.
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