Un creditore ha avviato un pignoramento presso terzi contro un ente pubblico. Il terzo pignorato, una banca, ha dichiarato l'esistenza di un rapporto di credito presso una filiale di Lecce. Il Giudice dell'esecuzione di Lecce, ritenendo competente il Tribunale di Roma in quanto sede dell'ente debitore, ha sollevato d'ufficio il regolamento di competenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio. La Corte ha chiarito che il giudice dell'esecuzione non può sollevare direttamente il conflitto d'ufficio, ma deve dichiarare la propria incompetenza con ordinanza. Spetta poi alle parti contestare tale decisione tramite l'opposizione agli atti esecutivi e, solo successivamente, proporre il regolamento di competenza.
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