Una società aveva presentato ricorso in Cassazione contro un'ordinanza del Tribunale. Durante il processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno rinunciato agli atti. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, chiarendo un punto fondamentale: in caso di rinuncia, non è dovuto il versamento del doppio contributo unificato. Questa sanzione, infatti, si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non può essere estesa per analogia.
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