Un giovane automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ottiene la conversione della pena in lavori di pubblica utilità. Tenta comunque di impugnare la sentenza per la severità della sanzione. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo che la scelta dei lavori di pubblica utilità preclude l'appello e che la valutazione della pena è una decisione discrezionale del giudice di primo grado, non sindacabile in sede di legittimità se non palesemente illogica.
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