Un automobilista, accusato di guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver causato un incidente, ottiene l'estinzione del reato grazie all'esito positivo della messa alla prova. Il Giudice per le indagini preliminari omette però di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente. Il Procuratore Generale impugna la decisione in Cassazione, lamentando questa omissione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse. I giudici chiariscono che il Pubblico Ministero non ha un interesse concreto a ricorrere, poiché può provvedere autonomamente a trasmettere gli atti al Prefetto, senza necessità di una pronuncia giudiziale. Vince l'automobilista, che mantiene l'estinzione del reato, mentre il ricorso della pubblica accusa viene rigettato.
Continua »