Un automobilista, assolto dal reato di guida in stato di ebbrezza per insufficienza di prove sul superamento della soglia penale, si vede comunque trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa. La Corte di Cassazione ha confermato che i soli elementi sintomatici, come occhi arrossati e difficoltà di eloquio, pur non bastando per una condanna penale, possono essere sufficienti a configurare l'illecito amministrativo (tasso alcolemico tra 0,5 e 0.8 g/l), legittimando la decisione del giudice.
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