Un automobilista, fermato in evidente stato di alterazione, opponeva un netto rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. Condannato nei primi due gradi di giudizio, proponeva ricorso in Cassazione eccependo la nullità delle notifiche degli atti giudiziari a causa di presunti vizi nelle ricerche per la sua dichiarazione di irreperibilità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che, avendo l'imputato rifiutato di dichiarare o eleggere domicilio all'inizio del procedimento, le notifiche andavano correttamente eseguite presso il difensore d'ufficio. Di conseguenza, l'eventuale errore formale sulla procedura di irreperibilità non ha leso il diritto di difesa, poiché l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo informativo.
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