Una donna citava in giudizio l'ex coniuge per ottenere la sua quota del 50% su somme prelevate da conti comuni, sul TFR percepito dal marito e su compensi professionali maturati da quest'ultimo. La Corte d'Appello respingeva tutte le domande, ritenendo prescritti i crediti relativi ai prelievi e al TFR, e infondata la pretesa sui compensi professionali poiché non ancora riscossi al momento dello scioglimento della comunione. La Corte di Cassazione, intervenendo sulla questione, ha accolto parzialmente il ricorso della donna. Ha stabilito un principio fondamentale sulla comunione de residuo: i proventi dell'attività separata di un coniuge, come i crediti professionali, rientrano nella comunione al momento del suo scioglimento, anche se non sono stati ancora materialmente percepiti e non sono ancora esigibili. Pertanto, ha cassato la sentenza d'appello su questo punto, rinviando la causa per un nuovo esame.
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