Comunione de residuo: anche i crediti non riscossi vanno divisi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16993/2023, ha affrontato un tema cruciale nel diritto di famiglia: la sorte dei crediti professionali maturati da un coniuge ma non ancora incassati al momento della separazione. La pronuncia stabilisce un principio fondamentale per la corretta interpretazione della comunione de residuo, chiarendo che anche tali somme devono essere divise a metà tra gli ex coniugi.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dalla richiesta di una donna nei confronti del suo ex marito. La ricorrente chiedeva il riconoscimento del suo diritto a ricevere il 50% di diverse somme: quelle indebitamente prelevate dall’ex coniuge dai conti correnti comuni durante il matrimonio, la metà del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) da lui percepito e, soprattutto, la metà dei compensi professionali che gli erano stati liquidati a seguito di un giudizio conclusosi anni dopo la separazione, ma relativi ad attività svolta in costanza di matrimonio.
Le Decisioni dei Giudici di Merito
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto le domande della donna. In particolare, i giudici di merito avevano dichiarato prescritti i diritti relativi ai prelievi dai conti e al TFR, ritenendo inefficaci gli atti presentati dalla donna per interrompere i termini. Per quanto riguarda i compensi professionali, la Corte d’Appello aveva sostenuto che questi non potessero rientrare nella comunione perché, al momento dello scioglimento della stessa (avvenuto nel 1996), il marito non solo non li aveva ancora percepiti, ma non aveva nemmeno una concreta aspettativa di riceverli, avendo iniziato la causa per ottenerli solo in un secondo momento.
L’interpretazione della Cassazione sulla comunione de residuo
La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione dei giudici d’appello proprio sul punto più controverso: i compensi professionali. Accogliendo i motivi di ricorso della moglie, la Suprema Corte ha offerto una lezione chiara sulla natura e l’applicazione della comunione de residuo, disciplinata dall’art. 177, lett. c), del codice civile.
Le Motivazioni
I giudici hanno chiarito che i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge (come, appunto, i compensi di un professionista) cadono nella cosiddetta comunione differita o de residuo. Questo significa che tali somme diventano comuni solo al momento dello scioglimento della comunione (ad esempio, con la separazione personale), e solo per la parte che non è stata consumata.
Il punto cruciale della decisione è che, per rientrare nella comunione, non è necessario che il provento sia stato materialmente percepito o che sia già esigibile. Ciò che conta è che il diritto a quel provento sia sorto durante il matrimonio. La Corte d’Appello ha errato nel richiedere un requisito non previsto dalla legge, ovvero la disponibilità o l’aspettativa di percezione della somma durante la vita matrimoniale.
La Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell’art. 177 lett. c), i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuo ove non consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione e quindi anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale».
Conclusioni
Questa ordinanza ha un impatto significativo per le coppie in regime di comunione legale dei beni, specialmente quando uno o entrambi i coniugi sono liberi professionisti o lavoratori autonomi. La decisione stabilisce che il diritto alla divisione dei redditi non ancora incassati non dipende dalla data di effettivo pagamento, ma dal momento in cui è stata eseguita la prestazione che ha generato quel credito. Di conseguenza, al momento della separazione, si dovrà tener conto anche dei crediti verso clienti per lavori già svolti, anche se il pagamento avverrà in futuro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello, che dovrà riesaminare la questione attenendosi a questo fondamentale principio.
Che cos’è la comunione de residuo?
È una categoria di beni che cadono in comunione solo al momento dello scioglimento della stessa (es. separazione), per la parte non consumata. Secondo la sentenza, vi rientrano i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge.
I crediti professionali non ancora incassati al momento della separazione devono essere divisi?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che i proventi dell’attività separata di un coniuge entrano nella comunione de residuo anche se non sono ancora stati percepiti e non sono ancora esigibili, purché il diritto a tale compenso sia sorto durante il matrimonio.
Per interrompere la prescrizione di un credito è sufficiente dichiarare in un atto giudiziario di volersi riservare di agire in futuro?
No. La Corte ha confermato che per interrompere la prescrizione serve un atto che manifesti l’inequivocabile volontà del titolare di far valere il proprio diritto, con una richiesta scritta di adempimento rivolta al debitore. Una generica riserva di agire in futuro non è sufficiente.