La Corte di Cassazione ha annullato un decreto del Tribunale di Padova, stabilendo che un ordine di esecuzione notificato a un cittadino straniero è nullo se non viene adeguatamente provata la sua traduzione in una lingua a lui comprensibile. Nel caso specifico, la semplice attestazione sulla relata di notifica che l'interessato era stato "reso edotto" del contenuto non è stata ritenuta sufficiente. La Corte ha chiarito che, sebbene la traduzione possa essere anche solo orale, deve essere documentata in modo certo, ad esempio con un verbale o la firma dell'interprete. Tuttavia, la nullità dell'ordine di esecuzione non comporta l'automatica liberazione del condannato, poiché il titolo detentivo resta la sentenza irrevocabile.
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