Una ex lettrice universitaria ricorre in Cassazione per differenze retributive relative agli anni 1992-1993, sostenendo che una precedente conciliazione giudiziale non coprisse tale periodo. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, affermando che l'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La Corte ribadisce che la conciliazione, analogamente alla sentenza, copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, chiudendo così l'intera controversia originaria.
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