La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un dipendente pubblico che, dopo aver siglato una conciliazione giudiziale per l'inquadramento nella categoria C5, aveva intentato una nuova causa per ottenere le categorie superiori C6 e C7. La Corte ha stabilito che la conciliazione giudiziale, essendo un accordo di natura contrattuale, ha un effetto preclusivo che copre non solo le questioni dedotte ma anche quelle 'deducibili', ovvero tutte le pretese che avrebbero potuto essere avanzate nel contenzioso originario. L'interpretazione del verbale di conciliazione spetta al giudice di merito e non può essere censurata in Cassazione come violazione del giudicato.
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