Un'impresa in fallimento ha citato in giudizio una società di leasing per la restituzione dei canoni versati in un contratto di leasing traslativo, risolto per inadempimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che, sebbene l'art. 1526 c.c. sia la norma di riferimento, una clausola penale contrattuale che permette al concedente di trattenere i canoni e richiedere quelli futuri è legittima, a patto che venga detratto il valore recuperato dal bene, garantendo così un equo equilibrio tra le parti.
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