Una Clinica Privata ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un'Azienda Sanitaria Locale e la Regione per il pagamento di prestazioni sanitarie. Le amministrazioni pubbliche hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo il superamento del tetto di spesa. Nel corso del giudizio, la Clinica ha chiesto in subordine l'indennizzo per arricchimento ingiustificato e il risarcimento per responsabilità precontrattuale. La Corte d'Appello ha ritenuto inammissibili queste nuove domande. La Corte di Cassazione, rilevando un profondo contrasto giurisprudenziale sulla possibilità per il creditore di modificare la propria domanda iniziale durante l'opposizione, ha rimesso la questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di stabilire regole chiare e uniformi.
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