Una società impugnava un'ordinanza di sequestro preventivo, lamentando la mancata applicazione delle garanzie difensive durante il prelievo di campioni, ritenuti accertamenti tecnici irripetibili. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni: in primo luogo, un vizio procedurale legato alla mancanza di una procura speciale al difensore; in secondo luogo, nel merito, ha ribadito che il semplice campionamento di rifiuti rientra nella categoria dei "rilievi" e non degli "accertamenti tecnici", non richiedendo quindi le garanzie difensive previste dall'art. 360 c.p.p., salvo casi eccezionali di particolare complessità tecnica non dimostrati nel caso di specie.
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