Una società agricola ha presentato ricorso contro un'ordinanza di sequestro preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, non per il merito della questione, ma per un vizio di forma: il difensore non era munito della necessaria procura speciale richiesta dall'art. 100 del codice di procedura penale per rappresentare un terzo interessato nel procedimento. La sentenza sottolinea la differenza cruciale tra un semplice mandato difensivo e la procura speciale, indispensabile per questo tipo di impugnazioni.
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