La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28639/2024, ha stabilito che l'inesistenza della procura alle liti al momento dell'instaurazione del giudizio di appello è un vizio insanabile. Il caso riguardava una richiesta di restituzione di somme versate per un finanziamento mai ottenuto. La Corte ha accolto il ricorso incidentale della società creditrice, dichiarando inammissibile l'appello principale per difetto di procura e cassando la sentenza impugnata senza rinvio. La decisione si fonda sul principio, stabilito dalle Sezioni Unite, che la sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. non si applica alla procura alle liti totalmente mancante.
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