Un istituto di credito ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di un'impresa per ottenere l'ammissione di un credito derivante da un mutuo garantito da ipoteca. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo il mutuo interamente gratuito a causa del superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo che l'eventuale usura degli interessi moratori non rende gratuito l'intero contratto. In base ai principi delle Sezioni Unite, se gli interessi moratori sono usurari, essi non sono dovuti nella misura pattuita, ma restano validi gli interessi corrispettivi lecitamente concordati. Inoltre, le penali non applicate non rilevano per il calcolo dell'usura. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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