Una proprietaria concede un immobile in comodato e successivamente ne chiede la restituzione. Gli occupanti si oppongono, sostenendo che il contratto fosse destinato a soddisfare le loro esigenze abitative familiari. La proprietaria contesta la validità della testimonianza di una comproprietaria, ritenendola legalmente incapace di testimoniare. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: un conto è l'incapacità giuridica a testimoniare, un altro è la valutazione sull'attendibilità del testimone. Il giudice di merito non ha dichiarato la teste incapace, ma ha semplicemente ritenuto la sua deposizione non credibile, esercitando il suo potere di valutazione delle prove. La decisione si basava anche su altri elementi, rendendo irrilevante la questione dell'incapacità.
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