Un cittadino straniero, condannato in primo grado per rapina e lesioni, si trovava trattenuto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri in attesa di espulsione durante il giudizio di appello. La Corte territoriale, pur conoscendo tale condizione, ha celebrato il processo dichiarando l'assenza dell'accusato e confermando la condanna, senza attendere riscontro sulla sua presenza o disporne la traduzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso difensivo, affermando che il trattenimento amministrativo equivale alla privazione della libertà personale e configura un pieno legittimo impedimento dell'imputato. I giudici hanno quindi annullato la sentenza con rinvio a una diversa sezione per un nuovo esame.
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