Quattro imputati, condannati per vari reati tra cui furto e ricettazione, concordano la pena in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione. Tre di loro contestano vizi procedurali e di motivazione, mentre il quarto lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, concordata con il Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi dei primi tre imputati, ribadendo che il concordato in appello preclude la possibilità di far valere questioni a cui si è rinunciato con l'accordo. Al contrario, accoglie il ricorso del quarto imputato: la mancata applicazione della sospensione condizionale, pur inclusa nell'accordo, vizia la sentenza per carenza di motivazione. La Corte annulla quindi la decisione limitatamente a questa posizione, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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