La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8011/2024, ha rigettato il ricorso di una terza interessata contro la confisca di suoi beni personali, avvenuta nell'ambito del procedimento penale a carico del marito. La Corte ha stabilito che la mancata citazione del terzo nel giudizio principale costituisce una mera irregolarità. L'onere di dimostrare la legittima provenienza dei beni grava sul terzo, che deve agire nelle sedi opportune, come il giudizio cautelare o la fase esecutiva. Poiché la ricorrente non aveva fornito tale prova, la decisione di procedere con la **confisca al terzo** è stata confermata.
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