Un avvocato, dopo aver assistito un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si oppone al decreto di liquidazione dei suoi onorari ritenuto troppo basso. Pur vincendo l'opposizione, il Tribunale gli nega il pagamento delle spese legali per questo specifico giudizio, poiché si era difeso da solo. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, affermando che il compenso avvocato in difesa personale è sempre dovuto. Il diritto alla liquidazione delle spese legali non viene meno se il legale sceglie di difendersi in proprio, in quanto l'attività svolta mantiene la sua natura professionale.
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