Una sentenza del Tribunale di Roma affronta il tema dei pagamenti in revocatoria fallimentare, distinguendo tra pagamenti anteriori e successivi alla domanda di concordato preventivo. Il tribunale ha dichiarato inefficace un pagamento di 12.500 euro, effettuato durante la procedura di concordato, qualificandolo come atto di straordinaria amministrazione non autorizzato perché superiore al compenso pattuito e versato in anticipo. Al contrario, ha ritenuto legittimo un precedente pagamento di circa 4.800 euro, in quanto rientrante nelle esenzioni previste per le prestazioni professionali funzionali all'attività d'impresa.
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