Un medico veterinario, radiato dall'albo per aver detenuto materiale sanitario di provenienza illecita, ha impugnato la sanzione per vizi formali, tra cui l'assenza della data sul provvedimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la sanzione di radiazione professionale è valida se la data della decisione, pur non essendo apposta, è chiaramente desumibile dagli atti del procedimento, come il verbale della seduta deliberante. La Corte ha inoltre confermato la sufficienza della motivazione e la proporzionalità della sanzione.
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