Il GIP del Tribunale di Firenze dichiarava l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza contestato a un automobilista, in seguito all'esito positivo della messa alla prova. Contestualmente, il giudice disponeva la revoca della patente di guida. L'imputato ricorreva in Cassazione, lamentando l'incompetenza del giudice penale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che, in caso di estinzione del reato per messa alla prova, il giudice non può applicare direttamente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Tale potere spetta esclusivamente al Prefetto, poiché la messa alla prova prescinde da un formale accertamento di responsabilità penale. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla revoca della patente, trasmettendo gli atti al Prefetto.
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