Un condannato ottiene il beneficio della sospensione della pena con patteggiamento definitivo. Pochi giorni dopo commette un nuovo delitto, subendo una seconda condanna definitiva a pena detentiva non sospesa. Il Giudice dell'esecuzione respinge la richiesta del Pubblico Ministero volta a cancellare il beneficio, sostenendo l'avvenuta estinzione del reato per il decorso del quinquennio prima della seconda pronuncia. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della pubblica accusa e dispone la revoca della sospensione condizionale. I giudici stabiliscono che conta la data di commissione del nuovo reato, avvenuta nel quinquennio, e non la data successiva del passaggio in giudicato della nuova condanna.
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