Un imputato, condannato per il reato di ricettazione, ha subito in appello la revoca della sospensione condizionale della pena. Il beneficio era stato concesso in primo grado, nonostante l'uomo ne avesse già usufruito tre volte in passato. La Corte di secondo grado ha disposto la revoca d'ufficio senza impugnazione del Pubblico Ministero, eseguendo quanto indicato da una precedente pronuncia rescindente di legittimità. L'interessato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando la violazione del divieto di peggioramento della pena e richiamando un contrario orientamento delle Sezioni Unite. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che il principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento con rinvio vincola in modo assoluto il giudice successivo, prevalendo anche su indirizzi giurisprudenziali opposti.
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