La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un giudice dell'esecuzione che disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena. Il caso riguardava un condannato che, dopo una prima condanna con pena sospesa, ne aveva riportata un'altra per un reato commesso in precedenza. La Cassazione ha chiarito che, non essendo superati i limiti di pena cumulati, non si trattava di revoca di diritto (obbligatoria), ma facoltativa. La revoca sospensione condizionale facoltativa, implicando una valutazione discrezionale, spetta unicamente al giudice della cognizione e non a quello dell'esecuzione.
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