Un uomo, già condannato con pena sospesa, commette un nuovo reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il Tribunale dispone la revoca della sospensione condizionale. L'uomo si oppone, sostenendo che la pena originaria fosse ormai prescritta. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il termine di prescrizione della pena sospesa non decorre da quando si commette il nuovo reato, ma dal momento in cui la sentenza per quest'ultimo diventa definitiva. Di conseguenza, la pena non era prescritta e la revoca del beneficio era legittima. L'uomo dovrà quindi scontare la vecchia condanna.
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