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Art. 168 Codice Penale — Anno 2023

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250 provvedimenti

Altri anni per Art. 168 Codice Penale

Furto di energia elettrica: il magnete sul contatore costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del legale rappresentante di una società, condannato per il furto di energia elettrica commesso tramite l'applicazione di un magnete sul contatore per alterare i consumi. La difesa sosteneva l'improcedibilità del reato per mancanza di querela a seguito della Riforma Cartabia. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che l'inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione del rapporto processuale, precludendo così la possibilità di rilevare la mancanza della querela. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena a causa di precedenti condanne, escludendo qualsiasi violazione del divieto di peggioramento della sanzione in appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: la revoca è inevitabile
Il Tribunale di Roma ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un cittadino, a causa di una nuova condanna definitiva a sei anni di reclusione per un altro reato commesso nei cinque anni successivi. Il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione, contestando il rinvio dell'entrata in vigore della riforma Cartabia in materia di pene sostitutive e sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la questione di costituzionalità sollevata era del tutto irrilevante per il caso specifico, poiché la revoca della sospensione era un atto dovuto e non sarebbe stata influenzata dalle nuove norme. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: terzo reato e revoca totale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica contro la decisione del Tribunale di Teramo. Il caso riguarda un cittadino che aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena per due precedenti condanne. Successivamente, l'uomo ha commesso un terzo reato entro i cinque anni, ricevendo una condanna a una pena detentiva effettiva. Il Tribunale aveva negato la revoca dei primi due benefici poiché le relative pene cumulate non superavano i limiti di legge. La Cassazione ha invece stabilito che la commissione di un terzo reato con pena detentiva fa saltare il beneficio per tutte le condanne precedenti. Di conseguenza, la sospensione condizionale della pena viene revocata a ritroso anche per le prime due sentenze. La Cassazione ha annullato l'ordinanza, disponendo un nuovo giudizio.
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Sospensione condizionale della pena: persa per soli 403 euro
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena per una donna che non ha pagato il risarcimento di 403 euro alla parte civile entro i due mesi stabiliti. Il giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio poiché la condannata non aveva dimostrato, né allegato, alcuna difficoltà economica che le impedisse di pagare. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa, giudicandolo generico e volto a ridiscutere il merito della vicenda. Di conseguenza, la ricorrente perde definitivamente il beneficio della sospensione condizionale della pena e viene condannata al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: revoca certa col nuovo reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino contro la revoca della sospensione condizionale della pena. Il provvedimento di revoca era stato disposto poiché l'uomo, nei cinque anni successivi alla prima condanna, aveva commesso un nuovo reato che ha comportato una pena detentiva non sospesa. Il ricorrente sosteneva erroneamente che la revoca fosse legata a un precedente ostativo già esistente al momento della concessione del beneficio. I giudici hanno chiarito che la revoca è scattata automaticamente per la commissione del nuovo delitto nel quinquennio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Bancarotta fraudolenta patrimoniale: condanna e sospensione pena
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L'uomo aveva trasferito 177.000 euro dalla sua ditta individuale a una società di capitali a lui riconducibile, poco prima del fallimento e senza alcuna utilità per l'impresa. Inoltre, aveva omesso di indicare tale partecipazione nei libri contabili. La difesa sosteneva l'inoffensività della condotta per l'esiguità di un altro piccolo ammanco di cassa e contestava la revoca della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma ha accolto il ricorso limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, che è stata annullata senza rinvio poiché erano già scaduti i termini previsti dalla legge.
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Sospensione condizionale della pena: nuovo reato e revoca
Il Condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena. Egli sosteneva che, poiché la sospensione era subordinata al risarcimento del danno, non potesse operare la revoca automatica per aver commesso un nuovo reato nei cinque anni successivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'art. 168 del codice penale prevede la revoca automatica sia in caso di commissione di un nuovo reato con pena detentiva, sia per il mancato adempimento degli obblighi risarcitori. La subordinazione del beneficio al risarcimento tutela le vittime e non esclude la revoca se il condannato delinque nuovamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: vietata la revoca se estinto
Il Tribunale di Chieti revocava la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un cittadino. Il Condannato proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando che i reati originari erano già stati dichiarati estinti dal Tribunale di Pescara con un provvedimento definitivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che non è possibile revocare la sospensione condizionale della pena se il reato è già stato dichiarato estinto. Infatti, l'estinzione del reato impedisce l'esecuzione della pena, rendendo priva di presupposti la revoca stessa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di revoca, confermando la definitiva estinzione della pena per il cittadino.
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Sospensione condizionale della pena: scontro tra revoca e sconti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per furto pluriaggravato. I giudici hanno chiarito che il semplice pagamento del prezzo della merce rubata, avvenuto tre giorni dopo il fatto, non equivale a un risarcimento integrale del danno e non dà diritto all'attenuante. Inoltre, la Corte ha confermato la legittimità della revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice d'appello. Tale revoca opera di diritto (ope legis) se l'imputato ha precedenti condanne ostative, anche in assenza di un'impugnazione da parte del Pubblico Ministero. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: revoca automatica ex lege
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica contro il rifiuto del Giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena a un condannato. Quest'ultimo, nel quinquennio di sospensione, aveva commesso un nuovo reato. Il Giudice dell'esecuzione aveva negato la revoca poiché il soggetto aveva già espiato la pena originaria agli arresti domiciliari. La Suprema Corte ha chiarito che la revoca opera automaticamente di diritto al verificarsi dei presupposti di legge, indipendentemente dall'avvenuta espiazione della pena. Di conseguenza, l'ordinanza di rigetto è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Sospensione condizionale della pena: stop alla revoca fuori tempo
Il Condannato ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'Appello ha revocato la sospensione condizionale della pena di sei mesi di reclusione. La revoca era stata disposta a seguito di una seconda condanna a due anni e un mese di reclusione per un reato commesso in precedenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato. I giudici hanno rilevato che tra la definitività della prima sentenza e quella della seconda condanna sono trascorsi più di cinque anni. Poiché il termine del quinquennio era ampiamente decorso, la revoca non poteva essere disposta. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
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Sospensione condizionale della pena: stop alla revoca se nota al giudice
Il Giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Il Condannato, a causa di precedenti condanne che superavano i limiti di legge. Il Condannato ha proposto ricorso, sostenendo che il giudice non avesse verificato se tali precedenti fossero già noti al giudice del processo originario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca in fase esecutiva è illegittima se il primo giudice conosceva già documentalmente le cause ostative e, nonostante ciò, ha concesso il beneficio senza che la decisione venisse impugnata. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza, ordinando un nuovo esame del caso.
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Sospensione condizionale della pena: l’errore non salva il reo
Il Tribunale di Milano, come giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino, poiché quest'ultimo ha commesso un nuovo reato entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della prima condanna. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il secondo reato fosse stato commesso oltre il termine di cinque anni, basandosi sulla data indicata nel provvedimento di revoca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando che la data indicata dal Tribunale (ottobre 2015) era un mero errore materiale. Dai documenti ufficiali e dal casellario giudiziale è emerso che il reato era stato effettivamente commesso nel gennaio 2010, dunque pienamente all'interno del quinquennio di prova. Di conseguenza, la revoca del beneficio è legittima e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Sospensione condizionale della pena: no al cumulo oltre i limiti
Il Condannato ha impugnato la decisione del Giudice dell'esecuzione che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in due diverse sentenze di condanna. La revoca è stata disposta poiché il cumulo delle pene superava i limiti massimi previsti dalla legge per beneficiare della sospensione. La difesa sosteneva che il riconoscimento del reato continuato in una fase successiva avesse fatto venir meno i presupposti per la revoca automatica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il giudice dell'esecuzione deve obbligatoriamente revocare la sospensione condizionale della pena quando questa sia stata concessa in violazione dei limiti di legge, a meno che le cause ostative non fossero già note al giudice della cognizione.
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Sospensione condizionale nel patteggiamento: il ricorso negato
Il Procuratore Generale ha impugnato una sentenza di patteggiamento, contestando la concessione della sospensione condizionale della pena a un imputato che ne aveva già beneficiato in precedenza. Secondo l'accusa, tale concessione violava i limiti di legge, configurando un'ipotesi di pena illegale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'errata concessione della sospensione condizionale nel patteggiamento non rende la pena "illegale", poiché l'errore non incide sul calcolo della sanzione ma sulla sua esecuzione. Di conseguenza, il Pubblico Ministero non può ricorrere direttamente in Cassazione, ma dovrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione per chiedere la revoca del beneficio una volta che la sentenza sarà diventata definitiva.
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Sospensione condizionale della pena: no al beneficio ripetuto
Il Tribunale di Sassari aveva condannato un uomo per danneggiamento, concedendogli la sospensione condizionale della pena. Il Procuratore Generale ha fatto ricorso in Cassazione poiché l'imputato aveva già beneficiato di questa misura per ben quattro volte in passato, superando i limiti di legge. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la presenza di precedenti concessioni costituisce una causa ostativa insuperabile. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla concessione del beneficio, disponendo la revoca immediata della sospensione condizionale della pena. Vince l'accusa pubblica: la pena detentiva non è più sospesa.
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Sospensione condizionale della pena: la revoca è automatica
Il Condannato aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena per una precedente condanna. Nei cinque anni successivi, ha commesso un nuovo delitto, subendo una condanna definitiva. Il Giudice dell'esecuzione ha quindi revocato il beneficio. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il nuovo reato non fosse della stessa indole del precedente. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la commissione di un qualsiasi nuovo delitto comporta la revoca automatica della sospensione condizionale della pena. Il limite della stessa indole si applica esclusivamente alle contravvenzioni e non ai delitti, data la loro maggiore gravità e allarme sociale. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca della sospensione condizionale: persa per un nuovo reato
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione della Corte d'Appello che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena. La revoca è scattata poiché il soggetto ha riportato una nuova condanna definitiva per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il cumulo delle pene ha superato i limiti di legge. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la revoca della sospensione condizionale. Il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende. La definitività della seconda condanna è stata accertata applicando il principio del giudicato progressivo.
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Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è automatica
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino contro la revoca della sospensione condizionale della pena. I giudici hanno chiarito che, nei casi di revoca obbligatoria previsti dalla legge, il giudice dell'esecuzione deve disporre la revoca del beneficio in modo automatico. Questo dovere sussiste a prescindere dal fatto che la causa di revoca fosse già rilevabile o meno dal giudice del processo di merito. Di conseguenza, il ricorrente perde definitivamente il beneficio della sospensione e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: addio col nuovo reato
Il caso riguarda Il Condannato, a cui la Corte d'appello, come giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena. La revoca è scattata in quanto l'uomo ha commesso un nuovo reato nei cinque anni successivi alla prima condanna. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, una violazione di legge e la mancata valutazione di misure alternative. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revoca della sospensione condizionale della pena, in caso di commissione di un nuovo reato nel quinquennio, è un atto automatico e non discrezionale del giudice dell'esecuzione, che si limita a verificare oggettivamente la sussistenza dei presupposti di legge su richiesta del Pubblico Ministero. Di conseguenza, la decisione di revoca è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
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