Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza con cui il G.I.P. ha dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova il reato di coltivazione di marijuana contestato a due imputati. Secondo l'accusa, l'istituto non era applicabile poiché il reato originario prevedeva una pena massima di sei anni, superiore al limite di quattro anni stabilito dalla legge per accedere alla misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno accertato che, prima della richiesta di messa alla prova, il Pubblico Ministero aveva riqualificato il fatto in un'ipotesi meno grave, punita con una pena massima di quattro anni. Di conseguenza, la decisione del G.I.P. è legittima, in quanto il reato rientrava perfettamente nei limiti edittali previsti per l'accesso al beneficio.
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