Una società armatrice si è vista negare l'indennizzo per i danni da allagamento della propria imbarcazione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, basandosi sull'interpretazione del contratto assicurativo. La causa del sinistro è stata ricondotta a un vizio di costruzione, rischio escluso dalla polizza, distinguendolo dal vizio occulto coperto. La Corte ha inoltre stabilito che il concetto di 'sommersione totale', previsto come condizione per l'indennizzo, deve essere inteso in senso letterale e non funzionale. Il caso evidenzia l'importanza delle clausole di esclusione nel determinare l'operatività di una polizza.
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