Una società cooperativa agricola viene condannata a rimborsare le spese per un impianto di trattamento acque realizzato dalla società affittuaria. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il suo ricorso, sottolineando il mancato rispetto dell'onere della prova: la ricorrente non ha allegato né localizzato correttamente gli atti processuali essenziali per valutare i motivi di impugnazione. La decisione evidenzia l'importanza del principio di autosufficienza del ricorso.
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