La Corte di Cassazione affronta un caso di inammissibilità del ricorso telematico. Un avvocato aveva impugnato una sentenza di condanna, allegando via PEC i documenti necessari, ma omettendo di apporre la propria firma digitale per attestarne la conformità agli originali. La Corte ha confermato la decisione dei giudici precedenti, stabilendo che le norme speciali sul processo telematico, introdotte durante la pandemia, prevedono espressamente questa omissione come causa di inammissibilità. La firma digitale sugli allegati non è una formalità superflua, ma un requisito essenziale per la validità dell'atto. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in via definitiva per un vizio di forma, senza che la Corte potesse esaminare il merito della questione.
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