Un professionista ha contestato la limitazione forfettaria per la deducibilità dei costi auto, chiedendo un rimborso basato sull'effettivo e maggiore uso professionale del veicolo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la norma (art. 164 TUIR) impone un limite fisso e invalicabile. Questa regola, definita 'di sistema' e 'antievasiva', è stata creata per superare la difficoltà di quantificare l'uso promiscuo del bene e non ammette la prova contraria da parte del contribuente.
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