I Vicini di Casa hanno richiesto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio su una stradella e della proprietà di un fabbricato rurale. I Proprietari del fondo si sono opposti, eccependo la nullità dell'atto di citazione introduttivo a causa di un errore materiale sulla data dell'udienza, indicata nel 2010 anziché nel 2011. La Corte d'Appello ha accolto le domande dei Vicini di Casa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Proprietari, confermando che l'errore sulla data era facilmente riconoscibile poiché l'anno 2010 era già trascorso al momento della notifica. Di conseguenza, l'usucapione della servitù di passaggio e della proprietà è stata definitivamente confermata a favore dei Vicini di Casa, che vincono la causa, mentre i Proprietari soccombenti dovranno rimuovere le opere abusive e pagare le spese legali.
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