Il Giudice per le indagini preliminari disattendeva il beneficio già accordato a Il Condannato, disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena. La decisione nasceva dal fatto che il beneficio era stato concesso in violazione dei limiti di legge e che, durante il quinquennio successivo, Il Condannato aveva commesso ulteriori reati accertati con sentenze definitive. Il Condannato proponeva ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la nuova condanna irrevocabile determina per legge la caducazione del beneficio. Inoltre, la difesa chiedeva riesami di merito non consentiti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la decisione, condannando Il Condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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