Un cittadino si costituisce parte civile nel processo penale contro un'imputata accusata di appropriazione indebita. Dopo l'assoluzione in primo grado, non impugnata dal pubblico ministero, il danneggiato propone appello chiedendo il risarcimento dei danni. La Corte d'appello penale decide sul merito respingendo la richiesta. La Cassazione accoglie il ricorso del danneggiato: in caso di impugnazione per i soli interessi civili, il giudice penale deve limitarsi a verificare l'ammissibilità dell'atto e, se regolare, deve trasferire d'ufficio la causa al giudice civile competente senza decidere nel merito. La Suprema Corte annulla quindi la sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla sezione civile della Corte d'appello.
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