La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 922/2024, ha stabilito un importante principio in materia di procedure concorsuali. Se un Tribunale dichiara una domanda di concordato preventivo inammissibile per motivi puramente procedurali (inammissibilità in rito) e la Corte d'appello ritiene invece che tale domanda sia proceduralmente ammissibile, quest'ultima non può decidere direttamente nel merito. Deve, invece, rimettere la causa al giudice di primo grado. La decisione riafferma la competenza funzionale ed esclusiva del Tribunale nella valutazione dell'ammissione alle procedure concorsuali, garantendo il principio del doppio grado di giurisdizione.
Continua »