La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato, confermando l'inammissibilità del suo appello per la mancata elezione di domicilio appello. La sentenza sottolinea che, secondo la normativa applicabile all'epoca dei fatti (art. 581, comma 1-ter c.p.p.), la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere contestuale all'atto di impugnazione o, in alternativa, deve esserci un richiamo esplicito a una dichiarazione precedente. La Corte ha ritenuto la norma non incostituzionale, in quanto volta a garantire la consapevole partecipazione dell'imputato al processo.
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